Condizioni di Vendita

Doganaccia 2000

1. Le presenti condizioni generali regolano il rapporto contrattuale costituito con l’acquisto degli skipass e delle tessere a valore di Doganaccia 2000 srl e stabiliscono quindi i diritti e gli obblighi degli utenti relativamente al loro utilizzo. Entrambi sono titoli di trasporto per persone che, relativamente al loro ambito territoriale di validità, consentono di utilizzare gli impianti di risalita delle imprese facenti parte dell'area Doganaccia 2000 srl

2. A Doganaccia 2000 srl compete la gestione esclusiva dei rispettivi impianti e dei servizi connessi. Il gestore insieme agli utenti sono gli unici ed esclusivi contraenti del presente contratto, per il quale è esclusa ogni partecipazione e responsabilità da parte di terzi

3. Lo skipass è un documento strettamente personale e può recare il nome e cognome e/o la foto del titolare. Non può essere ceduto a terzi neppure a titolo gratuito, né scambiato o alterato. Il periodo di validità dello skipass non può essere modificato, né è possibile sostituire uno skipass. Gli skipass portano impressi i giorni di validità.

4. La tessera a valore non è personale, quindi è trasferibile e la sua validità è limitata alla stagione invernale di emissione.

5. La stagione sciistica ordinaria inizia il 05/12/2020 (salvo posticipazioni dovute all’attuale emergenza sanitaria) e si conclude il 11/04/2021. Lo skipass stagionale, gli skipass giornalier e la tessera a valore hanno validità durante l’intero periodo della stagione sciistica come sopra definita e ne viene garantita l’accettazione sugli impianti in funzione. Prima della data d’inizio e dopo la data di conclusione della stagione sciistica singoli impianti o gruppi di impianti possono essere in funzione. All’inizio e alla fine della stagione (in particolare dopo il 21/03/2021) è possibile la chiusura di singoli impianti, di gruppi di impianti o di zone più ampie nonché la limitazione dell’area sciabile, oltre che per i motivi indicati all’art. 18, anche in considerazione delle condizioni di affluenza, di innevamento e di sicurezza. L’eventuale chiusura avviene in base a decisioni assunte autonomamente dai singoli gestori degli impianti di risalita.

6. Al fine di ottenere lo sconto praticato a Bambini , nonché , è necessario presentarsi personalmente negli uffici skipass ed esibire validi documenti di riconoscimento (non sostituibili da autocertificazione) nonché lo stato di famiglia per casi specifici, attestanti i presupposti per la concessione del previsto sconto.

7. In caso di acquisto di skipass per minori, l’acquisto comporta per l’accompagnatore maggiorenne la dichiarazione di essere a conoscenza delle responsabilità civili connesse alla sorveglianza del minore, anche nell’uso degli impianti, nonché delle norme di comportamento previste dalla Legge n. 363/2003 così come successivamente modificata e integrata e di tutte le disposizioni, anche regionali e provinciali, vigenti in materia. Il trasporto dei minori avviene sotto la tutela, la responsabilità e la vigilanza dell’accompagnatore maggiorenne.

8. Qualora l’acquisto dello skipass avvenga tramite e-ticketing (acquisto online) e alcuni dati comunicati dall’utente siano errati e sia necessario emettere uno skipass sostitutivo, sarà dovuto, a titolo di contributo spese di segreteria e amministrative, un importo di € 10,00 (dieci) per ogni skipass da sostituire. Voucher relativi a skipass o tessere a valore acquistati online hanno validità nella sola stagione invernale di emissione. L’acquisto dello skipass non è soggetto al diritto di recesso previsto dal Codice del Consumo (art. 47 e 59 D.Lgs. 206/2005).

9. Il gestore declina ogni responsabilità per i danni derivanti dall’uso improprio degli impianti, nonché per le conseguenze di comportamenti illeciti posti in essere dagli utenti durante la loro permanenza sugli impianti, sulle piste e nelle loro pertinenze. Vanno osservate in ogni caso le Disposizioni per i Viaggiatori esposte alla partenza di ogni impianto.

10. A ogni richiesta degli addetti agli impianti e degli ispettori, gli utenti dovranno esibire lo skipass o la tessera a valore e consentire la propria identificazione mediante esibizione di un valido documento di identità.

11. Qualsiasi abuso nell’utilizzo dello skipass o della tessera a valore comporta il loro ritiro immediato, l’annullamento o la sospensione. In caso di abuso con skipass gratuiti concessi ai bambini di età inferiore agli 10 anni (nati dopo il 01/01/2010). Lo skipass o la tessera a valore possono altresì essere ritirati o sospesi o annullati dai soggetti competenti al controllo in caso di violazione di leggi nazionali, regionali o provinciali. Ogni abuso verrà perseguito a norma di legge, con riserva di proporre o avviare ogni azione utile a far accertare la responsabilità penale (p. es. per truffa – art. 640 c.p.) e civile del trasgressore.

12. Gli skipass e le tessere a valore inutilizzati o soltanto parzialmente utilizzati, ritirati, annullati, sospesi o deteriorati deliberatamente non vengono sostituiti o rimborsati.

13. In caso di smarrimento di uno skipass o di una tessera a valore (ad esclusione degli skipass emessi in conto deposito come p.es. skipass emessi agli impianti non muniti di cassa d’emissione), è possibile richiedere entro il periodo di validità degli stessi presso i punti centrali di emissione la sostituzione mediante presentazione di un valido documento di riconoscimento nonché dell’attestazione di acquisto , mediante presentazione del numero dello skipass originale smarrito, per poterne bloccare l’utilizzo da parte di terzi. Lo skipass o la tessera a valore sostitutivi saranno validi previa verifica della richiesta di sostituzione e conseguente disattivazione della tessera smarrita.

14. Lo skipass e la tessera a valore sono titolo di viaggio e documento di trasporto necessari ed insostituibili per il trasporto del titolare sugli impianti di risalita, come descritto all’art 1. Entrambi i biglietti non sono mai sostituibili né rimborsabili, salvo i casi espressamente previsti e regolati dalle condizioni stabilite agli art. 13 e 14.

15. Il supporto skipass o la tessera a valore vengono concessi allo sciatore in comodato. L’utente è responsabile della buona conservazione del supporto skipass e tessera a valore, che rimane di proprietà dell’emittente.

16. Lo skipass e la tessera a valore, quali documenti di trasporto necessari per l’accesso agli impianti di risalita, assolvono la funzione dello scontrino fiscale (D.M. 30/06/1992 e successive integrazioni e modifiche) e vanno conservati per tutta la durata del trasporto.

17. Non è garantito il funzionamento ininterrotto e durante l’intera stagione invernale, come definita all’art. 5, degli impianti di risalita e l’agibilità delle piste del comprensorio Dogananccia 2000 srl, essendo entrambi condizionati da alcuni fattori fuori dalla sfera di controllo degli esercenti, quali - a titolo meramente esemplificativo - le condizioni meteorologiche, di innevamento, di sicurezza, guasti all’impianto, disponibilità delle fonti energetiche, pestilenze, epidemie e/o pandemie, disposizioni delle autorità e impedimenti dovuti ad altre cause di forza maggiore o di caso fortuito. In tutte tali ipotesi è esclusa ogni forma di rimborso o indennità. In deroga a quanto previsto dagli artt. 1463 e 1464 c.c. è espressamente esclusa ogni forma di riequilibrio ove l’impossibilità sopravvenuta della prestazione o della utilizzazione derivi da causa non imputabile (come nei casi sopra esemplificati) a Dolomiti Superski, ai Consorzi di zona o alle società ad essi aderenti.

18. Lo sciatore scia a proprio rischio e pericolo. La scelta corretta dell’itinerario e l’andatura dell’utente devono essere adeguati alle proprie capacità, alle condizioni delle piste da sci, allo stato di innevamento e alla segnaletica, al meteo, alla visibilità ed essere commisurati all’orario di apertura degli impianti. Ogni sciatore deve inoltre attenersi alla normativa provinciale e regionale in materia, alle regole di comportamento previste dalla Legge n. 363/2003 e successive modifiche nonché alle regole di buon comportamento esposte negli uffici vendita, presso gli impianti. In caso di infortunio, il primo soccorso e il trasporto di feriti potrebbero essere a pagamento.

19. In caso di percorrenza di lunghi itinerari, lo sciatore deve raggiungere l’ultimo passo per il trasporto di rientro nella valle di partenza entro le ore 15:30. 20. La classificazione delle piste nelle cartine sciistiche è solo indicativa.

21. Per motivi di sicurezza è proibito frequentare le piste al di fuori dell’orario di servizio. I trasgressori saranno responsabili delle eventuali conseguenze dannose di tale violazione sia civilmente che penalmente.

22. I prezzi per l’acquisto dello skipass o della tessera a valore nonché l’ammontare delle unità decurtate potranno subire variazioni in caso di interventi di ordine fiscale, valutario, economico o sociale nonché in caso di limitazioni della capacità di trasporto emanate per ordine delle Autorità o per normative. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 2020-21 IT Doganaccia 2000 srl Con l’acquisto e/o utilizzo dello skipass o della tessera a valore l’utente dichiara di conoscere e accettare integralmente le presenti condizioni generali di contratto, disponibili presso i punti vendita.

23. Per ogni controversia relativa alla validità ed esecuzione del contratto di trasporto e delle presenti condizioni generali di contratto è applicabile il diritto italiano e saranno competenti in via esclusiva i Giudici del Tribunale di Pistoia.

24. Misure straordinarie legate all’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 (Deroga all’ordinario periodo di validità di singoli skipass e diritto di recesso straordinario). In considerazione dell’attuale situazione emergenziale e per la sola stagione invernale 2020-21 alcune misure di riequilibrio vengono riconosciute in via generalizzata: in deroga alle ordinarie condizioni contrattuali, la validità degli skiapass giornalieri acquistati on line potrà essere spostata alla successiva stagione invernale 2021/2022 tramite emissione di un voucher da presentare alla bilgietteria nella stagione invernale prossima, questo in caso di chiusura successiva all'acquisto del ticket.

25. Misure precauzionali in relazione alla epidemia in corso: Dogananccia2000 srl è impegnata ad adottare tutte le misure più opportune per contribuire al contenimento del contagio. Altrettanto essenziale è il comportamento individuale degli utenti che dovranno attenersi scrupolosamente alle prescrizioni e consigli delle Autorità. Ne consegue il divieto di utilizzo degli impianti di risalita in caso di mancato rispetto delle norme e delle prescrizioni, in caso di presenza di sintomi tipici da virus SARS-CoV-2 o di mancanza di dispositivi di protezione individuale, ove obbligatori. È pertanto esclusa ogni forma di responsabilità da parte degli esercenti degli impianti di risalita in caso di contagio.